Art. 5.
(Introduzione dell'articolo 30-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di permesso di soggiorno per i conviventi).

      1. Dopo l'articolo 30 del testo unico delle disposizini concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 30-bis. - (Permesso di soggiorno per i conviventi). - 1. Il cittadino comunitario, extracomunitario o apolide, che non ha un autonomo diritto di soggiorno, può chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno, alle condizioni previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, qualora sia convivente con un cittadino italiano o comunitario e tale convivenza sia provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4 e 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, a condizione che lo stato di convivenza risulti senza interruzioni da almeno nove anni e che il

 

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soggetto non risulti legato da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il primo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno».